UNIPdR 612019 copertina

LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR 61/2019 PER WEDDING PLANNER

Un paio di articoli fa abbiamo illustrato l’attuale situazione normativa in Italia relativamente alla professione del Wedding Planner. Abbiamo inoltre introdotto l’argomento delle norme tecniche UNI e delle prassi di riferimento.

Con questo articolo continuiamo a far chiarezza sulla regolamentazione italiana ed in particolare approfondiremo l’argomento sulla Prassi di riferimento attualmente in vigore (che, ricordiamo, non essendo una legge né una norma tecnica è facoltativo aderirvi) e del perché la nostra Associazione Wedding Planner Italia se ne dissocia.

LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR 61/2019

Relativamente alla professione di Wedding Planner è attualmente in vigore, dall’11 giugno 2019, la prassi di riferimento UNI/PdR 61/2019 Wedding planning – Requisiti di servizio e delle figure professionali del wedding planner e del Destination wedding planner”

L’obiettivo del documento è quello di stabilire requisiti oggettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze che devono possedere i professionisti che svolgono attività di wedding planning.

Come è nata la Prassi di riferimento attualmente in vigore? Chi ha partecipato alla stesura del progetto? Cosa c’è scritto in questa Prassi? Per rispondere a queste domande è necessario prima fare un passo indietro.

 

PRASSI DI RIFERIMENTO: 2012, primo tentativo di normazione 

Nel 2012 furono avviati i primi lavori per lo sviluppo di una norma per i Wedding Planner e WPI già allora era presente. Il processo, purtroppo, si interruppe 3 anni dopo a causa del non raggiungimento del consenso nel gruppo di lavoro. Il percorso verso la realizzazione di una norma tecnica sfumò, quindi, lasciando WPI come unico interlocutore e, se l’obiettivo era il raggiungimento di una Norma seria e condivisa il progetto non poteva, evidentemente, proseguire.

 

COM’È NATA L’ATTUALE UNI/PDR 61/2019

Silvia Daniele, Presidente WPI, presente allora come oggi, ci racconta come la nostra Associazione ha partecipato alla sua stesura.

Verso la fine del 2018 la nostra Associazione è venuta a conoscenza che un’altra Associazione di categoria aveva iniziato un percorso volto a fare ordine nel mondo Wedding.

Abbiamo accolto con genuino entusiasmo questa notizia. Non poteva essere diversamente d’altronde, proprio perché anche la nostra Associazione, come illustrato poco fa, si era precedentemente relazionata con UNI con questo stesso intento. Inoltre, non ci è mai interessato arrivare “per primi”. Il nostro desiderio è arrivare alla tutela della nostra professione. Sebbene non ci sia stata data la possibilità (ne eravamo proprio all’oscuro) di gettare le basi per la suddetta Prassi di riferimento (cosa che, se fosse stata la nostra Associazione ad iniziare questo percorso di certo avremmo coinvolto quanti più professionisti del settore affinché si potesse procedere alla stesura di una Prassi che sarebbe poi servita a tutti noi) abbiamo comunque colto l’opportunità di partecipare ad un così importante passo per la nostra categoria.

 

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Non avendo, quindi, potuto partecipare alla stesura della bozza della prassi di riferimento, abbiamo semplicemente atteso la consultazione pubblica.

Quando poi quest’ultima è stata avviata, ci siamo prodigate noi tutte, Socie ed Agenzie Socie di WPI, per elaborare tutti quelli che secondo noi erano elementi migliorativi, se possibile, o comunque implementanti dei contenuti proposti. Fornimmo delle osservazioni che, secondo la nostra visione ed idea di Wedding Planner professionista, erano e sono fondamentali nel momento in cui si parla del riconoscimento della professione. Osservazioni peraltro condivise da molti colleghi, sia associati con altre realtà, sia non associati con nessuno, con i quali ci trovammo a collaborare in quell’occasione solo ed esclusivamente nell’interesse della professione.

Purtroppo, però fummo spiacevolmente rimaste sorprese nel dover constatare che, dei commenti inviati, ne erano stati accolti solo alcuni, molto marginali, mentre la parte più consistente delle modifiche richieste era rimasta pressoché invariata.

 

I NOSTRI COMMENTI

Ad esempio, al punto 5.3 la bozza della prassi di riferimento prevedeva che il Wedding Planner debba obbligatoriamente garantire la sua presenza durante l’evento. Sappiamo tutti però che, nel caso in cui agli sposi venga venduta la consulenza parziale (come, ad esempio, la sola progettazione dell’evento o la gestione del budget plan) la sua presenza in loco è superflua quindi, a nostro avviso, non può essere resa obbligatoria.

Ma il punto sul quale avevamo il maggior numero di commenti ed osservazioni era il n. 7, “Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento (Certificazione del profilo professionale)”L’allora bozza e l’attuale prassi di riferimento, infatti, prevede prove di valutazione che il Wedding Planner deve affrontare. Prove composte da un’analisi del curriculum del professionista, un esame scritto ed uno orale. E, per poter accedere a tali prove, il Wedding Planner dovrà richiedere prima la Certificazione ad apposito ente certificatore (es. Fac Certifica

Ciò che è balzato ai nostri occhi è l’intenzione di promuovere e rendere obbligatori corsi “certificati” privati che, a nostro avviso, non è esattamente sinonimo di “Qualità”. Una normativa per il riconoscimento e la tutela della professione dovrebbe essere volta a qualificare la professionalità piuttosto che rispondere alla logica meramente economica dell’industria dei corsi obbligatori certificati.

Riteniamo sia corretto che chi vuole la Certificazione abbia il diritto di potervi accedere comunque. A fronte di una comprovata e navigata esperienza, troviamo scorretto mettere requisiti come titoli scolastici.

 

WPI si dissocia dalla prassi di riferimento UNI/PDR 61/2019

Abbiamo dovuto constatare quindi che non si stava normando una professione, ma si stava meramente cercando il capro espiatorio per alimentare l’industria dei corsi a pagamento sotto la definizione di “certificati”. Noi ci dissociamo con forza da questo modus operandi. Ancor più perché siamo l’unica Associazione Italiana composta da soli Wedding Planner che non fa del suo associazionismo scopo di lucro.

Sarebbe stato diverso se i commenti inviati da più di 50 professionisti del settore avessero avuto un peso. Se fossero stati davvero presi in considerazione, se si fosse dimostrato un vero interesse nella collaborazione alla stesura di una prassi di riferimento che potesse davvero essere la base per un futuro auspicabile tavolo tecnico, che era il motivo per cui, con impegno ed entusiasmo, avevamo inviato i nostri commenti.

Considerando che non si stava mirando ad una collaborazione reale e ad una serietà professionale, con molto dispiacere per una vera occasione persa, Associazione WPI si è quindi dissociata, non riconoscendosi in questa prassi di riferimento.

 

WPI non ha scopo di lucro

Siamo pienamente d’accordo sia necessario mettere dei paletti, stabilire dei criteri e dei percorsi formatici, ma non ci piace la mercificazione, la combattiamo con ogni metodo e questo è uno di quelli.

Non osteggiamo né screditiamo nessuno, semplicemente non condividiamo che ci siano interessi economici dietro il riconoscimento di una professione.

È nostra totale e piena intenzione portare avanti le nostre idee e le nostre regole per un riconoscimento professionale nell’unico luogo veramente importante: tavolo tecnico normativo. Lì noi c’eravamo e ci saremo.

E siamo e saremo come sempre disponibili ad ogni forma di collaborazione che sia davvero tesa ad avere una regola, senza che questo debba essere motivo di introito per nessuno, alto o basso che sia.

È proprio per questo che la nostra Associazione è l’unica senza scopo di lucro: noi non vendiamo corsi, non vendiamo certificazioni, non vendiamo nulla.

WPI è aperta a qualunque forma di collaborazione con chiunque, lo è sempre stata, lo ha dimostrato in qualunque sede e in qualunque modo. È però chiaro che, quando mancano principi fondamentali e imprescindibili stabiliti dal nostro Statuto e dal nostro Codice Deontologico, non scendiamo a compromessi.

Nel prossimo articolo approfondiremo l’argomento della Certificazione del professionista.

 

FONTI:

Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22)

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Se vuoi conoscere la Storia della nascita di WPI leggi il nostro primo post!

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